Art. 12.

      1. Le università nelle quali sono istituite scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, nell'ambito delle proprie competenze e ferma restando la loro autonomia, partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica stipulando apposite convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sono responsabili dei reparti ospedalieri costituiti nel proprio ambito.
      2. Le università di cui al comma 1 collaborano alla gestione del DSM o, qualora questo non sia presente sul territorio di competenza, alla sua istituzione.
      3. Le università sono autorizzate a svolgere, anche a livello nazionale e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per patologie mentali particolari.
      4. Alle università sono comunque assicurate l'autonomia direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente articolo, nonché la possibilità di organizzare gli stessi in modo conforme alle esigenze dell'attività didattica, della formazione e della specializzazione professionali nonché della ricerca scientifica, a condizione che sia sempre garantita la tutela dei diritti del malato.
      5. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la ricerca e la didattica nel settore della salute mentale in conformità ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale o della provincia autonoma vigente. Alle attività di ricerca e di studio, svolte nell'ambito delle

 

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convenzioni di cui al comma 1, partecipano, nel rispetto dei propri poteri e competenze e secondo le proprie qualifiche, anche gli operatori del DSM, indipendentemente dall'ente di appartenenza.
      6. Presso i DSM e le strutture attivate sul territorio comprese le SRA, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), sono organizzati appositi corsi di formazione per il personale psichiatrico e per gli studenti specializzandi in psichiatria. Tali corsi sono realizzati con specifici accordi tra le università e i DSM.